DECRETO RILANCIO
MISURE DI SOSTEGNO E NOVITA' FISCALI DL 34/2020 19 MAGGIO 2020
In questa pagina potete trovare un estratto della circolare che lo studio BN PARTNERS ha prodotto per i propri clienti al fine di sintetizzare le principali misure di sostegno e le novità fiscali contenute nel Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 19 maggio (DL 34/2020).
BN PARTNERS è una società con sede a Milano fondata da un gruppo di professionisti con una vasta esperienza nel settore contabile, fiscale e tributario e del lavoro.
Caratterizzante è l'attenzione meticolosa che il team ripone nella gestione dei clienti. Consulenza continua, massima disponibilità e flessibilità i punti di forza.
BN PARTNERS è in grado di accompagnare imprenditori, professionisti ed aziende nello sviluppo del proprio business fornendo assistenza e consulenza continua su qualsiasi tipo di problematica amministrativa, fiscale e del lavoro fornendo le soluzioni ai problemi quotidiani e in fase scelte strategiche.
Affidandovi a BN PARTNERS avrete un partner, il vostro commercialista e consulente del Lavoro.
Se volete maggiori informazioni sull'Ecobonus al 110%, se vi state domandando quali lavori includa (es. serramenti), se sia applicabile alle seconde case, qui potrete trovare alcune informazioni relative al nuovo Decreto Rilancio 2020.
I commercialisti dello studio BN PARTNERS si mantengono costantemente aggiornati e rispetto a tutte le circolari che emette il Governo a chiarimento dei vari aspetti del nuovo decreto.
Aggiorneremo costantemente la pagina per darvi informazioni più precise,
di volta in volta che il Governo emetterà le nuove circolari di chiarimento.
AGGIORNAMENTO DEL 28 MAGGIO 2020:
ECOBONUS -SISMABONUS 110
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha potenziato le agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia. Chiamati Ecobonus e sismabonus al 110%, prevedono lo sconto in fattura ed ampia possibilità di cessione del credito fino al 2021.
L’Ecobonus sarà fruibile per gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici.
L’Ecobonus e sismabonus hanno finalmente ricevuto la conferma ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 inserito nell’ambito delle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
Il testo definitivo non ha effettuato sostanziali modifiche rispetto a quanto già circolato in precedenza. È stato quindi, confermato l‘Ecobonus e sismabonus del 110% per gli interventi sui condomini e sulle singole unità immobiliari anche all’interno dei condomini. I lavori sono agevolabili sugli edifici unifamiliari solo se risultano come prima abitazione. Presenti anche agevolazioni su interventi sulle seconde case ma con valori di detrazione differenti.
La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, che risultava limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.
Per le procedure dettagliate è necessario attendere i provvedimenti attuativi.
Per quanto concerne il Decreto Rilancio, lo studio BN Partners ha inviato una circolare ai propri clienti, proprio allo scopo di riassumere quanto contenuto nel Decreto Rilancio 2020.
Per quanto concerne l'edilizia e la trasformazione delle detrazioni fiscali sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile:
Il contribuente avente diritto alle detrazioni c.d. bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente:
- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
- per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche incompensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti
Quanto sopra è disciplinato dall'art 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio 2020)
Per quanto riguarda Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
sono disciplinati dall'art 119 e nello specifico:
È incrementata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi:
a) di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio).
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito);
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).
In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (es. installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi).
La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo.
La detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale
Argomento | Descrizione | Art. DL 34/2020 |
Versamento IRAP | Le imprese, con un volume di ricavi nel 2019 (o nell’esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiore a € 250 milioni, e i professionisti, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 | 24 |
Contributo a fondo perduto |
A imprese e professionisti con ricavi o compensi, nel 2019 (o nell’esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiori a € 5 milioni spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (rileva la data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA) sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi (20%, 15% 10% rispettivamente per ricavi e compensi 2019 non inferiori a 400.000, 1.000.000 e 5.000.000) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019. L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi da quest’ultime. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e IRES, non rileva altresì ai fini del rapporto previsto per le spese generali e gli interessi passivi deducibili (IRPEF e IRES) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP. Gli interessati devono presentare apposita istanza in via telematica con modalità da stabilire |
25 |
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito (1) |
A imprese e professionisti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 5 milioni spetta un credito d’imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Diversamente, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito è pari al 30% dei relativi canoni. Alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume dì ricavi e compensi registrato nel periodo d' imposta precedente. Per la fruizione del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i soggetti locatari esercenti attività economica locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni |
28 |
Termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini super ammortamento |
È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo |
50 |
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici |
È incrementata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi: a) di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio). b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito); c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito). In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (es. installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi). La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo. La detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale |
119 |
Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (1) |
Per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico spetta un credito di imposta del 60% delle spese (fino a € 80 mila) sostenute nell’anno 2020 |
120 |
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile |
Il contribuente avente diritto alle detrazioni c.d. bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente: - per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito; - per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti |
121 |
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per l'emergenza epidemiologica |
Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, si applica l’aliquota IVA del 5%. Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta | 124 |
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (1) |
A imprese e professionisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, spetta un credito d’imposta del 60% delle spese (fino a € 60 mila) sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione |
125 |
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi |
I termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 | 126 |
Sospensione versamenti ritenute |
I versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 | 127 |
Differimento plastic | L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate | 133 |
tax e sugar tax | (c.d. sugar tax) sono differite al 1° gennaio 2021 | |
Modifiche IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche |
€ 100 annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio, tetto massimo di IVAFE a € 14.000 | 134 |
Giustizia tributaria e contributo unificato |
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato | 135 |
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni |
Riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli e edificabili), per i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta sostitutiva pari all’11% sul maggiore valore attribuito con perizia giurata deve essere versata entro il 30 settembre 2020 e può essere rateizzata, fino a un max. di tre rate annuali di pari importo. Entro lo stesso termine, vanno effettuati la redazione e il giuramento della perizia | 137 |
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri |
Prevista una proroga al 1° gennaio 2021: - della non applicazione delle sanzioni (di cui all’art. 2 c. 6 D.Lgs. 127/2015) agli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’AE. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’AE i dati dei corrispettivi giornalieri - del termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (es. farmacie, parafarmacie, ottici) devono essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria |
140 |
Lotteria dei corrispettivi |
I termini sono ulteriormente prorogati dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 | 141 |
Rinvio bozze precompilate dei documenti IVA |
L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’AE è rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 | 142 |
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle e-fatture |
È rinviata al 1° gennaio 2021 l’introduzione della procedura di integrazione da parte dell’AE dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema d’intescambio dati - SDI che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta |
143 |
Rimessione in termini e sospensione versamento importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni |
Rimessione nei termini per i contribuenti in relazione ai pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio), anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. Tali versamenti possono essere effettuati: - in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020; - in 4 rate mensili, di pari importo, a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese |
144 |
Sospensione compensazioni credito d’imposta e debito iscritto a ruolo |
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo | 145 |
Incremento limite annuo dei crediti compensabili tramite Mod. F24 |
Dal 2020 è elevato da € 700.000 a € 1 milione il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, o rimborsabili in conto fiscale | 147 |
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) |
L’intervento ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA per tenere debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causati dalla diffusione del Covid-19 anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi Indici. Differiti i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione | 148 |
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica, liquidazione e recupero crediti d’imposta |
Proroga al 16 settembre 2020, senza sanzioni e interessi, per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione (dell'imposta di registro (e delle ipocatastali) per omessa registrazione; delle imposte di registro, ipocatastali e di successione a seguito di attribuzione della rendita agli immobili che ne erano privi; per omesso, carente o tardivo versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie dovute in relazione alle dichiarazioni di successione; dell'imposta di donazione, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni). La sospensione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso. La proroga riguarda anche le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio. |
149 |
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione |
Sono introdotte una serie di modifiche all’art. 68 DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare: - è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione; - per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece di cinque); - il versamento di tutte le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 può essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 |
154 |
Proroga atti di accertamento termine è prorogato di un anno |
Sono prorogati i seguenti termini: - di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. Sono emessi nel 2020 e notificati nel 2021; - d’invio di comunicazioni e notifica di determinati atti (es. comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento), elaborati o emessi entro il 2020. L’invio e la notifica sono effettuati nel 2021; - di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 DPR 917/86) e alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito di controllo formale). Il termine è prorogato di un anno |
157 |
Cumulabilità sospensione termini processuali e sospensione nell’accertamento con adesione |
La sospensione dei termini processuali (art. 83 c. 2 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) è cumulabile con quella del termine di impugnazione (90 giorni) prevista dalla procedura di accertamento con adesione | 158 |
Ampliamento platea contribuenti con Mod. 730 |
Per il 2020, è possibile presentare il Mod. 730 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio | 159 |
Pagamento diritti doganali |
I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi | 161 |
Tax credit vacanze | Per il 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a € 40.000 spetta un bonus di €500 (€ 300 i nuclei composti da due persone; €150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e bed & breakfast. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e, per il 20%, sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi |
176 |
Esenzioni IMU per il settore turistico |
Viene abolito il versamento della prima rata IMU in scadenza al 16 giugno 2020 per: - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività |
177 |
Esonero TOSAP e COSAP per i pubblici esercizi |
I pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP. Fino a quella data, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, senza bollo |
181 |
Art bonus | L’art bonus è esteso ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti | 183 |
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari |
Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati | 186 |
Credito di imposta per le attività di R&S nel Mezzogiorno |
Per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è prevista una maggiorazione della misura del credito (in via ordinaria, 12%) al: • per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti e con fatturato di € 50 milioni o un totale di bilancio di € 43 milioni, 25%; • per le medie imprese con almeno 50 dipendenti e con fatturato di € 10 milioni, 35%; • per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e con fatturato o un totale di bilancio non superiore a € 10 milioni, 45% |
244 |
Diritti doganali | I pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 sono prorogati di 60 giorni, senza sanzioni e interessi | 161 |
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa |
Sono eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 1° gennaio del 2021, avrebbero dovuto prevedere incrementi automatici delle aliquote IVA del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti | 123 |
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